spacer.png, 0 kB
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
banner
modulistica.jpg

Area Associati






Password dimenticata?
Nessun account? Registrati

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Comunicati Stampa

Home
L'Esecutivo di Unatras ha sospeso il fermo dei servizi disposto dal 23 al 27 gennaio prossimi
L'Esecutivo di Unatras (Unione Nazionale delle Associazioni dell'Autotrasporto merci di cui fanno parte Confartigianato Trasporti, Cna Fita, Fai, Fiap L., Sna/Casartigiani, Unitai) ha sospeso il fermo dei servizi disposto dal 23 al 27 gennaio prossimi. L'Esecutivo di Unatras conferma "il grave disagio sofferto dalla categoria degli autotrasportatori che, anche a seguito dell'aumento dei costi del gasolio e della mancata attuazione dei provvedimenti che derivano dalle vigenti normative, giustificherebbe l'attuazione del fermo dei servizi".
  Unatras, tuttavia, "non puo' non tenere conto ne' degli impegni concreti assunti dal Governo, e che il Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti Corrado Passera ha illustrato in Parlamento, ne' della grave situazione nella quale si trova l'economia del Paese".
  Per tali ragioni, si legge in una nota, Unatras ha deciso "di sospendere il fermo, riservandosi il diritto di dare attuazione all'iniziativa proclamata qualora gli impegni del Governo non venissero rispettati nei tempi tecnici necessari alla conversione in legge dei provvedimenti annunciati in Parlamento

 
La Conferenza Stato Regioni ha approvato
lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province sulla  FORMAZIONE DATORE DI LAVORO (RSPP) - LAVORATORI – DIRIGENTI – PREPOSTI

 
Esonero registro carico e scarico dei rifiuti
Nel decreto che ha esteso alle persone giuridiche la responsabilità amministrativa per danni ambientali è contenuto anche l’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti a favore di alcuni soggetti (art. 4 comma 1 D.Lgs. n. 121 del 7 Luglio /2011 ) pubblicato sulla G. Ufficiale n. 177/2011.

Per l’attività di trasporto di propri rifiuti speciali e non pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” sono esonerate dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti alcune categorie di soggetti che, avendone la facoltà non aderiscono al “Sistri”: 
gli imprenditori agricoli definiti dall'art. 2135 del codice civile;
gli enti e le imprese che producono rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo.

Questa disposizione entra in vigore a partire dal 16/08/2011.

 
Sicurezza negli ambienti confinati

IL PUNTO DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DPR

 

I continui incidenti mortali avvenuti negli ultimi anni per lavori svolti in ambienti con presenza di sostanze inquinanti o confinati hanno fatto nascere l'esigenza di intervenire con uno sèecifico DPR per la qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano in questi ambienti, in attesa di una complessiva definizione del sistema di qualificazine delle imprse e dei lavoratori autonomi previsto dal Testo Unico sicurezza.

E' stato pubbloicato quindi il DPR 177/2011 che prevede norme più rigorose per le imprese, anche familiari, ed il lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento  confinati, quali ad esempio cisterne, silos, pozzi, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, gallerie, fogne, fosse, ecc.

Qualsias iattività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese e lavoratori autonomi qualificati che posseggano i requisiti definiti nel regolamento.

Inoltre sono previste le procedure di sicurezza da attuare quando si svolgono questi lavori. Il mancato rispetto delle disposizioni del nuovo decreto determina il venir meno della qualificazione necessaria ad operare in appalto o in subappalto in questo settore.

Il regolamento è entrato in vigore il 23 novembre 2011.

Allegati:

 


 Sample Image Circolare 13-2011 

 Sample Image Circolare 42-2010 

 Sample Image Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 

 
Tirocinio professionale

Studio Commercialista in convenzione con struttura CNA, cerca giovane motivato per tirocinio professionale.

Per info:
0862/61750 MARIA ELENA

 
Si avvicina la scadenza per la comunicazione della Posta Elettronica Certificata (PEC)

29 NOVEMBRE 2011: SCADENZA COMUNICAZIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AL REGISTRO IMPRESE PER TUTTE LE SOCIETÀ

Il 29 novembre 2011 scade il termine entro il quale le società già costituite entro il 28 novembre 2008 devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo al registro imprese. La Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185", all’Art. 6 comma 2, prevede infatti che “Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.”


Soggetti obbligati
Per le società di nuova costituzione (a partire dal 29/11/2008) la PEC è immediatamente obbligatoria all’atto dell’iscrizione della società.

Per le società iscritte alla data del 29/11/2008 la PEC deve essere comunicata al Registro delle Imprese entro il 29/11/2011.

Soggetti esclusi
Le imprese individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria.

 

 
Prevenzione incendi - Pubblicato il nuovo DPR di semplificazione dei procedimenti

Il DPR 151/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 settembre, regolamenta i procedimenti relativi alla prevenzione incendi, in armonia con le nuove norme sulla S.C.I.A. che si applica anche a questa materia.
Il decreto rivede gli elenchi delle attività già soggette al CPI, classificandole in tre categorie: A, B e C, in base alla crescente pericolosità e tenendo conto della dimensione dell'impresa, del settore di attività, dell'esistenza di specifiche regole tecniche e delle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Il nuovo DPR ribadisce l'impianto procedurale del DPR n° 160/2010 imperniato sullo Sportello unico per le attività produttive.
Il DPR, per molte attività, contiene condizioni più favorevoli rispetto alla vecchia disciplina. Infatti in molti casi la soglia minima per ricadere nel campo di applicazione della normativa di prevenzione incendi non cambia ma aumenta di molto la soglia minima che assoggetta al parere di conformità e ancora più alta è la soglia per l'obbligo del CPI .

Regime transitorio

Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall'allegato I, esistenti  al 7 ottobre 2011,  dovranno uniformarsi entro il 7 ottobre 2012.

Per le attività già soggette alla vecchia disciplina ed esistenti al 7 ottobre 2011, invece, gli interessati dovranno adempiere ad obblighi diversificati a seconda che, alla suddetta data, si trovino in possesso del CPI o abbiano richiesto il parere di conformità oppure siano in fase di presentazione dell'istanza di CPI.


Per il testo integrale vedere allegati.


 Sample Image Decreto del 01-08-2011 

 Sample Image Elenco Attività 

 Sample Image Tabella equiparazione 

 

 
Ripristinato SISTRI: partenza al 9 febbraio 2012

Image L'Allegato 1, "Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138" della Legge 14 settembre 2011 n. 148, pubblicata in G.U. n. 216 del 16 settembre 2011, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", ripristina il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), modificando l'articolo 6 del D.L. approvato ad agosto, che ne prevedeva invece l'abrogazione.

Per tutti i soggetti tenuti all'utilizzo di SISTRI: il termine per l'entrata in operatività del sistema è prorogato al 9 febbraio 2012, invece delle precedenti norme che ne diluivano la decorrenza al 1 settembre 2011 e al 2 gennaio 2012.

Viene comunque specificato che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro i successivi 90 giorni dall'entrata in vigore, si riserva di emanare provvedimenti circostanziati, per quanto riguarda i rifiuti ed i relativi operatori.

Per ulteriori informazioni consultare i siti istituzionali: www.minambiente.it, www.sistri.it, www.ecocerved.it.

Leggi tutto...
 
<< Inizio < Prec. 1 2 Pross. > Fine >>

Risultati 1 - 8 di 16
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB